STATUTO

Allegato A

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “VOGLIA DI CAMBIARE”, qui di seguito

detta “Associazione”.

2. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà,

ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991,

n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali

dell’ordinamento giuridico. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali

regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio

regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L’Associazione ha sede in Castel Gandolfo, Via Don Dino Sella, 29. La sede potrà essere trasferita con

semplice delibera di Consiglio Direttivo.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell’Associazione in Italia

o all’estero.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si

fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della

struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed

ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

 Promuove e difende i diritti inviolabili dell’uomo, come sanciti dalla “Dichiarazione universale dei

diritti dell’Uomo”

 Persegue finalità di sviluppo “sostenibile”, tutela dell’ambiente e il rispetto della natura in quanto di

proprietà dell’umanità intera;

 Si propone di stimolare la coscienza critica e la partecipazione attiva dei suoi membri, e di tutti i

cittadini alla vita politica, economica, sociale e culturale della comunità;

 Favorisce lo scambio di idee, informazioni e conoscenze tra i membri e nei confronti dei cittadini, con

lo scopo di tutelare l’interesse comune e di promuovere qualsiasi iniziativa volta ad aumentare i

benefici dell’intera comunità;

2

 Persegue e promuove il rispetto della Legalità, quale unico mezzo per la costruzione e mantenimento

di una Società civile che condanna e ripudia tutte le mafie e qualsiasi intento terroristico;

 Promuove e tutela il patrimonio culturale, storico, architettonico, naturale e folkloristico italiano e in

particolare quello locale;

 Tutela e valorizza il territorio in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, artistico e sociale) contro

qualsiasi forma di degrado.

 Realizzare, sviluppare e promuovere attività di informazione e valorizzazione della cultura ecologica,

attraverso la diffusione dell’educazione ambientale;

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

 Organizzazione di iniziative per il tempo libero e la promozione di un turismo responsabile: feste

popolari, visite guidate, gestione di aree naturali protette;

 Organizzazione di manifestazioni rivolte ad un pubblico più vasto: mostre, spettacoli, feste,

cineforum, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi, ecc.;

 Riordino di aree pubbliche di zone “sotto casa”;

 Attività culturale: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione film e documentari, progetti di

educazione ambientale;

 Attività editoriali: pubblicazione di un bollettino e di studi e ricerche effettuate, volantini, e

comunicati stampa.

 Attività sociali: cooperazione con altre associazioni che perseguono le stesse finalità;

 Opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: denunce ed esposti alla magistratura, manifestazioni di

civile protesta, petizioni e raccolta firme, ecc.

3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi

attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in

particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,

ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare

le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi

di cui all’articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.

2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su

domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione

annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di

perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. 3

2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la

facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante

comunicazione scritta, anche via e-mail inviata all’Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di

partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in

proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi

dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. Gli

associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la

realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi

consensualmente assegnata .

6. Non è ammesso per associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come

oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere

retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le

spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal

Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie

connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in

conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

Decesso

Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo

l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la

quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione

delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi

associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano

gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo

delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato

interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con

lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il

Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento

della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo; 4

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso

delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una

volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo

ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata

almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15

giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla

convocazione.

2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera

raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data

fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito

entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché

l’elenco delle materie da trattare.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione

2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli

associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega

scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri

associati.

4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Collegio

dei Revisori dei Conti;

d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi

dell’art. 7 del presente Statuto;

e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli

associati.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è

presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. 5

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di

intervento all’Assemblea.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata

almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti.

Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche

statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno

due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento anticipato

dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto

favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente

dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad

un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro

posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della

votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro

nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare

l’assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi

di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con

l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola

persona.

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di

amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti

previsti dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno

una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo

da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di

almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano,

oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente,

ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono

svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da

chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi

membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza 6

dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e

dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la

promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi

dell’Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio

potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio

preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle

norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita

dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che

delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;

h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;

j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,

esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure

occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta (ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge

266/91);

k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi

che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati

a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 3, comma 3.

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è

anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è

rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Al Presidente in particolare compete:

a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare

aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e

bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica,

rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e

stipendi ai dipendenti;

7

c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro

componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con

l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni

allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di

volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in

numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in

parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

3. Ai Revisori spetta:

a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;

b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue

manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal

presente Statuto;

c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da

presentare all’Assemblea.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi dei privati;

c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari. 8

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e

l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati,

cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione

dei Revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di

gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti

neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi

patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

TITOLO VI

Art. 20 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art.

11 comma 4 del presente Statuto.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli

preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo

l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad

altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5 comma

4 legge 266/91.

TITOLO VII

Art. 21 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi

in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.